Le donazioni effettuate alla Fondazione godono dei benefici fiscali (D.lgs 117 del 2017) link di approfondimento*
Richiedi la ricevuta della donazione effettuata ai fini della deducibilità fiscale scrivendo a info@fondazionegarbi.org ed indicando data della donazione, importo, nome, cognome, codice fiscale e un recapito
Con il Decreto legislativo 117 del 2017 lo Stato ha introdotto benefici fiscali più vantaggiosi per tutte le donazioni effettuate dal 1° gennaio 2018
Persone fisiche:
- Le erogazioni liberali in denaro o in natura beneficiano della detrazione fiscale del 30 per cento che opera fino a concorrenza dell’importo di 30.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta con un beneficio fiscale massimo di 9.000,00 euro (art. 83 del Dlgs 117/2017);
- In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la deduzione nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 83 del Dlgs 117/2017);
Enti e Società
- Ferma restando la possibilità di applicare le disposizioni dell’art. 100 co. 2, lett. h del TUIR (deduzione dal reddito delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa), le liberalità in denaro o in natura erogate da enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 83 del Dlgs 117/2017).
Nota bene:
- Le suddette agevolazioni non sono cumulabili tra di loro;
- I soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni;
- Le donazioni in contanti non rientrano in alcuna agevolazione.